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Accettazione del rivestimento di facciata: BGB, VOB/B, termini e verbale

Con l’accettazione dell’opera (Abnahme) cambiano contemporaneamente più aspetti. Il corrispettivo diventa esigibile, inizia a decorrere il termine di prescrizione per le pretese per vizi, il rischio passa al committente secondo la VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Parte B, condizioni generali per l’esecuzione di lavori edili) e, secondo la IHK (Camera di commercio e industria), da quel momento l’onere della prova dei vizi spetta al committente. Nel caso di un rivestimento di facciata si aggiunge che, a lavoro finito, lo stato del supporto, gli spessori degli strati e le condizioni meteorologiche durante l’applicazione sono difficilmente verificabili. Ciò che conterà in seguito è quanto risulta dal verbale.

Due normative, due vie per l’accettazione

Il BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco) si applica sempre; la VOB/B solo se è stata concordata. La tabella mette a confronto ciò che è rilevante per l’accettazione di una prestazione di rivestimento (VOB/B nella versione del 2016).

Punto BGB VOB/B
Obbligo di accettazione § 640 comma 1: il committente deve accettare l’opera eseguita conformemente al contratto; non può rifiutare l’accettazione a causa di vizi non rilevanti § 12 comma 3: in caso di vizi rilevanti l’accettazione può essere rifiutata fino alla loro eliminazione
Richiesta di accettazione Dopo il completamento l’appaltatore fissa un termine congruo (§ 640 comma 2) § 12 comma 1: il committente procede all’accettazione entro 12 giorni lavorativi; può essere concordato un termine diverso
Finzione di accettazione § 640 comma 2: l’opera si considera accettata se il committente non rifiuta l’accettazione entro il termine indicando almeno un vizio; nei confronti dei consumatori solo se l’appaltatore li ha informati in forma testuale delle conseguenze § 12 comma 5: la prestazione si considera accettata 12 giorni lavorativi dopo la comunicazione scritta del completamento, se non viene richiesta l’accettazione; in caso di utilizzo, dopo 6 giorni lavorativi
Accettazione formale Secondo la IHK, per prestazioni d’opera di maggiore entità è consigliabile un verbale § 12 comma 4: deve aver luogo se una delle parti contraenti lo richiede
Vizi noti § 640 comma 3: i diritti ai sensi del § 634 nn. 1-3 sono conservati solo se vengono riservati al momento dell’accettazione § 12 commi 4 e 5: le riserve vanno inserite nel verbale ovvero fatte valere al più tardi alle scadenze dei termini
Prescrizione delle pretese per vizi § 634a: cinque anni per un’opera edile, due anni per la realizzazione, la manutenzione o la modifica di un bene; decorrenza dall’accettazione § 13 comma 4: in assenza di un termine contrattuale quattro anni per le opere edili, due anni per le altre opere; decorrenza dall’accettazione dell’intera prestazione

Se un rivestimento di facciata rientri tra i lavori «su un’opera edile» e ricada quindi nel termine più lungo dipende dal singolo caso e non può essere stabilito solo in base al testo di legge. I termini del § 13 comma 4 VOB/B valgono solo se nel contratto non è stato concordato alcun termine di prescrizione; chi vuole fare affidamento su un termine determinato lo disciplina quindi espressamente.

Che cosa accade con l’accettazione

  • Corrispettivo: deve essere pagato al momento dell’accettazione (§ 641 comma 1 BGB); un corrispettivo determinato in denaro produce interessi dall’accettazione, salvo che sia stato dilazionato (§ 641 comma 4).
  • Rischio: secondo il § 12 comma 6 VOB/B, con l’accettazione il rischio passa al committente, in quanto questi non lo sopporti già ai sensi del § 7.
  • Prescrizione: il termine decorre dall’accettazione. In caso di vizi taciuti dolosamente si applica il termine ordinario di prescrizione, che per le opere edili non scade comunque prima del decorso di cinque anni (§ 634a comma 3 BGB).
  • Contestazioni successive: secondo il § 13 comma 5 VOB/B l’appaltatore deve eliminare a proprie spese i vizi che emergono durante il termine di prescrizione e che sono riconducibili a una prestazione difforme dal contratto, se il committente lo richiede per iscritto prima della scadenza del termine.

Se l’accettazione viene rifiutata

In un contratto d’appalto edile ai sensi del § 650a BGB, dopo un rifiuto di accettazione con indicazione di vizi l’appaltatore può chiedere un accertamento congiunto dello stato dell’opera (§ 650g comma 1). Un contratto d’appalto edile è un contratto avente ad oggetto la realizzazione, il ripristino, l’eliminazione o la trasformazione di un’opera edile; vi rientra anche la manutenzione, se l’opera è di rilevanza essenziale per la struttura, la consistenza o l’uso conforme alla destinazione. Se un incarico di facciata vi rientri, lo stabilisce il singolo caso.

L’accertamento dello stato dell’opera deve riportare la data di redazione ed essere sottoscritto da entrambe le parti. Se il committente non si presenta all’appuntamento, l’appaltatore può effettuarlo unilateralmente. Per l’appaltatore è importante il § 650g comma 3: se un vizio evidente non è indicato nell’accertamento dello stato dell’opera, si presume che sia sorto successivamente e che sia imputabile al committente.

Che cosa deve contenere il verbale di accettazione

Il § 12 comma 4 VOB/B descrive l’accettazione formale: l’esito viene messo per iscritto in un incontro congiunto, ciascuna parte può far intervenire a proprie spese un perito e ciascuna parte riceve un esemplare. Insieme al § 650g BGB ne risulta il seguente contenuto:

  • Oggetto, data (giorno di redazione), partecipanti ed eventuali periti intervenuti
  • Prestazione accettata: lati della facciata o superfici; in caso di accettazioni parziali (§ 12 comma 2 VOB/B) le rispettive parti
  • Esito della verifica ed elenco dei vizi con indicazione del punto e descrizione
  • Riserve a causa di vizi noti e a causa di penali contrattuali
  • Obiezioni dell’appaltatore
  • Firme di entrambe le parti

Il verbale di posa come documentazione probatoria

Le disposizioni citate non prescrivono un verbale di posa autonomo; si tratta di una raccomandazione operativa. È utile perché, ai sensi del § 13 comma 1 VOB/B, la prestazione è priva di vizi materiali se ha le caratteristiche concordate e corrisponde alle regole riconosciute della tecnica, e perché il committente può chiedere, ai sensi del § 4 comma 1 n. 2, di prendere visione dei risultati dei controlli di qualità. Un verbale completo risponde a entrambe le esigenze.

  • Verifica del supporto con esito e procedimento, segnalazioni di riserva con data (v. Untergrund prüfen nach VOB und BFS)
  • Prodotto, numero della confezione o del lotto, consumo per superficie, edizione della scheda tecnica
  • Condizioni per ogni fase di lavoro: data, ora, temperatura dell’aria, temperatura superficiale, umidità relativa, punto di rugiada
  • Modalità di applicazione, numero delle mani e tempi di attesa tra le mani
  • Condizioni meteorologiche dopo l’applicazione (pioggia, rugiada), interruzioni e segnalazioni
  • Fotografie con data e lato della facciata

Come leggere i dati della scheda tecnica che nel verbale vengono ricontrollati è spiegato nell’articolo Datenblatt lesen: V- und W-Klassen.

I termini nel calendario

La data di accettazione è il punto di partenza di tutti i termini (§ 634a comma 2 BGB, § 13 comma 4 n. 3 VOB/B). Deve quindi figurare nel verbale, così come un’eventuale accettazione parziale, perché per le parti autonome il termine decorre dalla rispettiva accettazione parziale. Nella pratica spesso non è chiaro se l’accettazione sia avvenuta in modo espresso o per finzione. Un verbale firmato sostituisce questa controversia con una data.


Fonti